APE, multe salate per l’edificio senza attestato

ape 2Con il D.l. 63/2013 è stato soppresso l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE), sostituito con l’APE ( Attestato di Prestazione Energetica) al fine di conformare la normativa italiana alle prescrizioni dell’Unione Europea in questa materia. L’Ape, che  avrà una durata temporale di 10 anni e perderà comunque validità in caso di interventi di ristrutturazione o riqualificazione che mutino la classe energetica dell’immobile, dovrà essere consegnato:

a) al termine dei lavori e a cura di chi li ha realizzati per gli edifici di nuova costruzione o fatti oggetto di lavori di ristrutturazione importante ( su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio );

b) dal proprietario dell’immobile, nell’ipotesi di una sua vendita o di affitto ad un nuovo locatario; il proprietario dovrà rendere disponibile l’APE al possibile acquirente o al nuovo locatario fin dal momento dell’avvio delle trattative e consegnarlo al termine delle medesime. In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o il locatore dovrà fornire chiarezza della futura prestazione energetica dell’edificio e consegnare l’APE unitamente alla dichiarazione di fine lavori.

Altra novità, nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione dovrà essere aggiunta una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore diano atto di aver avuto le informazioni e la documentazione, comprensiva di APE, in riferimento alla Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici.

Come precedentemente riportato, tutte queste prescrizioni prevedono delle sanzioni pesanti. Vediamole in dettaglio.

a) Se gli edifici nuovi o ristrutturati oppure occasione di vendita non vengono dotati di APE, il costruttore o il proprietario sono puniti con una sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro;

b) Se un edificio oggetto di nuovo contratto di locazione non è corredato di APE, il proprietario è punito con una sanzione non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro;

c) In caso di inosservanza dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di proposta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio pubblicitario è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

Anche gli edifici utilizzati dalle pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico dovranno munirsi di APE: il proprietario dovrà fornirlo ed affiggerlo “con evidenza all’ingresso dell’edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico”. 

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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