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Rassegna Stampa Fimaa del 25 ottobre 2013
Rassegna di Venerdì 25 Ottobre 2013 |
L’amministratore di condominio può impugnare un titolo edilizio?
L’amministratore di un condominio ha impugnato, senza una autorizzazione dell’assemblea condominiale in tal senso, i titoli edilizi in forza dei quali è stato effettuato un intervento di ristrutturazione di seminterrato e del vano a piano terra, con creazione di un soppalco. Ha agito correttamente?
La giurisprudenza e il diritto al dissenso. A causa dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali relativi al riconoscimento in capo all’amministratore di condominio di agire in giudizio autonomamente, nel 2010 è intervenuta una decisione della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite che ha stabilito che: “l’amministratore di condominio, in base al disposto dell’art. 1131 c.c., comma 2 e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dell’assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione” (Casss. Civ., Sez. Un.., sent.6 agosto 2010, n.18331).
Tale interpretazione, quindi, permette di garantire il c.d. “diritto al dissenso” dei condomini rispetto alle liti (art. 1132), per esempio qualora non vogliano intentare un giudizio complesso dall’esito incerto che potrebbe comportare la loro condanna al pagamento delle spese processuali. Pertanto è l’assemblea che ha il potere di decidere se agire in giudizio, se resistere o impugnare provvedimenti sfavorevoli al condominio; ciò perché in questi casi l’amministratore deve eseguire unicamente ciò che viene stabilito dall’assemblea.
In arrivo una nuova classificazione del rischio sismico per gli immobili. Ogni edificio si doterà di una tabella riportante il grado di vulnerabilità.
Entro il 31 dicembre 2013, un gruppo di studio appena costituito su proposta del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, attuerà una serie di ipotesi normative al fine di classificare il rischio sismico e la vulnerabilità delle costruzioni e finalizzare eventuali bonus fiscali per l’attenuazione del rischio. Verranno sostanzialmente fornite linee guida per certificare milioni di edifici, sia pubblici che privati, sul grado di vulnerabilità e sugli interventi di messa in sicurezza.
Verrà così fornita, a ciascun immobile, una sorta di tabella identificativa che fornirà immediatamente le informazioni sul grado di vulnerabilità sismica espressa in classi di appartenenza, fattore non trascurabile all’atto di una compravendita o di una locazione, così come per eventuali interventi di ristrutturazione.
La situazione del patrimonio edilizio esistente
Secondo il rapporto 2012 Ance Cresme sul rischio sismico del patrimonio edilizio italiano, più di 10 milioni di abitazioni e quasi 5 milioni e mezzo di edifici, in gran parte residenziali, sono ad elevato rischio sismico. Gran parte delle costruzioni, pari a quasi il 60% del totale, sono state realizzate prima del 1971, quindi antecedenti alla normativa antisimica del 1974, e 2,5 milioni di edifici presentano stati di conservazione piuttosto preoccupanti.