L’amministratore di condominio può impugnare un titolo edilizio?

L’amministratore di un condominio ha impugnato, senza una autorizzazione dell’assemblea condominiale in tal senso, i titoli edilizi in forza dei quali è stato effettuato un intervento di ristrutturazione di seminterrato e del vano a piano terra, con creazione di un soppalco. Ha agito correttamente?

amministratore condominioLa giurisprudenza e il diritto al dissenso. A causa dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali relativi al riconoscimento in capo all’amministratore di condominio di agire in giudizio autonomamente, nel 2010 è intervenuta una decisione della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite che ha stabilito che: “l’amministratore di condominio, in base al disposto dell’art. 1131 c.c., comma 2 e 3, può  anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dell’assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione” (Casss. Civ., Sez. Un.., sent.6 agosto 2010, n.18331).

Tale interpretazione, quindi, permette di garantire il c.d. “diritto al dissenso” dei condomini rispetto alle liti (art. 1132), per esempio qualora non vogliano intentare un giudizio complesso dall’esito incerto che potrebbe comportare la loro condanna al pagamento delle spese processuali. Pertanto è l’assemblea che ha il potere di decidere se agire in giudizio, se resistere o impugnare provvedimenti sfavorevoli al condominio; ciò perché in questi casi l’amministratore deve eseguire unicamente ciò che viene stabilito dall’assemblea.

Questo indirizzo giurisprudenziale è da ritenersi ormai consolidato. Infatti “deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall’amministratore del condominio, senza la preventiva autorizzazione assembleare, eventualmente richiesta anche in via di ratifica del suo operato, in ordine ad una controversia riguardante i crediti contestati del precedente amministratore revocato, in quanto non rientrante tra quelle per le quali l’organo amministrativo è autonomamente legittimato ad agire ai sensi dell’art. 1130 e 1131, primo comma cod. civ.” (Cass. civ., Sez. II, sent. 31 gennaio 2011 n. 2179 )

La decisione in commento. Nel caso in esame anche il Consiglio di Stato ha ritenuto di aderire a tale interpretazione e quindi, dopo aver accertato l’amministratore del condominio aveva agito senza una autorizzazione assembleare, ha ritenuto che “la possibilità di intraprendere l’azione giudiziaria proposta in questa sede esulava dai poteri dell’amministratore di condominio che risulta essere stato specificamente autorizzato dall’assemblea. Tale mancanza determina il difetto di legittimazione processuale attiva, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto in primo grado”.  In parole più semplici, l’amministratore per agire processualmente deve richiedere una specifica autorizzazione assembleare; circostanza che ovviamente lo libera dalla responsabilità per l’eventuale esito negativo del giudizio. Nel caso di specie è necessario un preciso mandato da parte dell’assemblea ’amministratore per impugnare il titolo edilizio del condomino che soppalca.

Il Consiglio di Stato, in motivazione precisa che ai senti di un indirizzo giurisprudenziale più volte espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., SS.UU., 6 agosto 2010, n, 18331) stabilisce che “partendo dalla premessa secondo cui l’amministratore di condominio non ha autonomi poteri, giunge alla conclusione che, anche in materia di azioni processuali, il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all’assemblea, la quale deve deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente. Quindi, in base a questo orientamento, l’amministratore può proporre ricorso giurisdizionale nell’interesse del condominio che rappresenta solo in presenza di una specifica autorizzazione assembleare, la sola a poter esprimere il relativo potere decisionale, anche in campo processuale”.

(Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 8 ottobre 2013, n.4944)
Fonte: Condominioweb


About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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