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Diritto di provvigione del mediatore e conclusione dell’affare.

Il Tribunale di Roma individua il momento in cui può considerarsi “perfezionato l’affare”.

contratto preliminareIn tema di contratto di mediazione, l’affare – da intendersi nel senso di qualsiasi operazione economica generatrice di un rapporto obbligatorio – deve intendersi concluso nel momento dellamessa in relazione, cioè quando entrambe le parti contrattuali abbiano maturato – per il tramite di un mediatore – quel vincolo giuridico in grado di dare luogo all’esecuzione specifica del negozio o al risarcimento del danno.

Al mediatore spettano le provvigioni se la vendita dell’immobile salta.

In questo senso la stipula di un contratto preliminare può legittimamente considerarsi come “atto conclusivo dell’affare” ex art. 1755 cod. civ., e ciò indipendentemente dalla stipula del successivo contratto definitivo. E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Roma con Sentenza del 08 luglio 2014.

Il caso. Con atto di citazione ritualmente notificato Tizio, premesso di aver sottoscritto per il tramite di un agenzia immobiliare (che chiameremo Alfa) una proposta irrevocabile di acquisto ex art. 1755 c.c. di un’unità immobiliare di proprietà di Caio e di aver, tal fine, emesso un assegno di €. 50.000,00, chiedeva:

  • dichiararsi la sopravvenuta inefficacia della proposta a casa della tardiva accettazione dei venditori;
  • la non debenza di alcun compenso provigionale in favore della società mediatrice a causa della mancata conclusione dell’affare;
  • la condanna dei promittenti venditori alla consegna dell’assegno e di tutti i convenuti al risarcimento del danno.

Si costituiva l’agenzia immobiliare Alfa che nel contestare in toto la domanda avversaria e nel chiederne l’integrale rigetto, spiegava domanda riconvenzionale per la condanna dell’attore al pagamento in suo favore della somma di €. 130.000,00 a titolo di compenso provvigione per la conclusione dell’affare.

Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie (Fonte Istat) mese di Agosto 2014

istatNel mese di Agosto  l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, aumenta dello +0,2% su base  mensile (rispetto a luglio 2014)  e  diminuisce dello -0,1% su base annua  (rispetto a agosto 2013).

INDICI ISTAT AGOSTO 2104

Indice generale 107,5
Variazione istat rispetto al mese precedente +0,2%
Variazione istat rispetto allo stesso mese dell’anno precedente -0,1%
Variazione istat rispetto allo stesso mese di due anni precedenti +1,0%

Testo integrale variazioni prezzi al consumo definitivi di AGOSTO 2014

Comunicazione Istat del 12 settembre 2014

Fimaa News: “Obbligo di comunicazione indirizzo Pec all’Agenzia delle Entrate”.

Logo FIMAA CesenaCon provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza del 8 agosto 2014 è stato stabilito a carico dei soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio e quindi, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 231 del 2007, anche a carico degli agenti immobiliari, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.)

Detta comunicazione deve essere eseguita entro il 31 ottobre 2014 utilizzando il servizio Fisconline o il servizio Entratel, per i quali, in entrambi i casi, è necessario accedere utilizzando delle credenziali di accesso personali.

Motivo di detto adempimento è ravvisato nella possibilità per l’amministrazione di rivolgere ai suddetti soggetti delle richieste di informazioni relative all’identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate.

Con lo stesso provvedimento l’amministrazione ha stabilito anche le modalità e i termini relativi alle richieste dei dati sopra menzionati. Le suddette richieste d’informazione avverranno da parte dell’amministrazione unicamente per mezzo della PEC e le risposte da parte dei professionisti dovranno avvenire per mezzo dello stesso strumento informatico.