Monthly Archives: Settembre 2014

L’Esperto risponde: “Al mediatore spetta la provvigione anche se la figlia sostituisce la madre nella sottoscrizione del contratto?”

esperto rispondeIl mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento. Così recita il primo comma dell’art. 1755 del codice civile.

Ma che succede se l’affare concluso con l’intervento del mediatore viene poi formalizzato da persone diverse da quelle che il mediatore aveva messo in relazione? Se il contratto è sottoscritto da persona diversa, in sostituzione di quella che aveva partecipato alle trattative, il mediatore ha ugualmente diritto al pagamento della provvigione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 11709 del 26 maggio 2014 ha risolto positivamente il quesito affermando che l’affare deve ritenersi concluso quando l’attività del mediatore costituisce l’antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e atti strumentali, alla conclusione dell’affare e rimanendo irrilevante che le parti originarie sostituiscano altria sé nell’operazione conclusiva.

La mancata corrispondenza tra soggetto che partecipa alle trattative e soggetto che partecipa alla stipula negoziale non è sufficiente, di per sé, ad escludere la provvigione del mediatore, se la stipula s’inserisce nell’ambito di un iter contrattuale che ha visto coinvolti gli stessi soggetti che hanno concordato i termini dell’accordo per il tramite del mediatore.

La fattispecie affrontata dal giudice romano riguardava la stipula di un contratto di compravendita immobiliare. L’agenzia immobiliare agiva contro la società venditrice e dell’acquirente per ottenere il pagamento delle provvigioni maturate sul presupposto che il contratto era la formalizzazione dell’affare concluso dalle due parti grazie al suo intervento di mediazione. La società venditrice si opponeva, sostenendo invece che il contratto era stato sottoscritto con la figlia della parte con cui l’agenzia immobiliare era venuta in contatto e che, quindi, la conclusione dell’affare era da considerarsi del tutto autonoma rispetto all’intervento di mediazione.

Sblocca Italia. Angeletti (Fimaa-Confcommercio): “BENE PACCHETTO CASA MA PER LO CHOC POSITIVO SERVONO MENO TASSE SUL MATTONE”

“Dopo quasi due settimane di limature e correzioni il decreto ‘Sblocca Italia’ finalmente è legge. Di certo il decreto non porterà alcuno choc per il settore immobiliare, non aver inserito per esempio la norma relativa agli incentivi fiscali per la permuta di immobili a bassa prestazione energetica è stata una grave mancanza per l’Esecutivo. Tale provvedimento, infatti, non avrebbe inciso sulle entrate fiscali dello Stato, mentre avrebbe avviato un’immediata azione positiva sul mercato. Tutto sommato possiamo comunque affermare che lo ‘Sblocca Italia’ è un buon inizio per dare ossigeno ad un comparto, quello immobiliare,ormai in piena stagnazione”.Angeletti 2014

Così Valerio Angeletti, Presidente Nazionale FIMAA-Confcommercio, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, commenta l’entrata in vigore, a 15 giorni dall’approvazione del Consiglio dei ministri, del decreto legge ‘Sblocca Italia’, firmato ieri dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e pubblicato in Gazzetta ufficiale con il numero 133.

“Come auspicavamo – continua il numero uno di FIMAA Italia Angeletti -, il cosiddetto ‘pacchetto casa’, che al Consiglio dei ministri del 29 agosto scorso era stato approvato ‘salvo intese’ tra il ministero delle infrastrutture e il ministero dell’economia, alla fine è entrato nel decreto. E ciò non è una novità da poco: Chi acquisterà una casa nuova o ristrutturata da costruttori con un indice di risparmio energetico elevato e la concederà in affitto per otto anni a canone concordato, avrà un bonus fiscale dallo Stato del 20 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 300mila euro da spalmare in otto anni.

L’esperienza francese da cui è mutuato tale meccanismo ci lascia sperare che anche in Italia possa rimettere in moto il mercato immobiliare. Ci auguriamo, però che la disciplina sui canoni concordati venga aggiornata e applicata a tutto il territorio nazionale e non solo ai grandi centri metropolitani.

Bene – osserva ancora Angeletti – anche la possibilità di frammentare e accorpare unità immobiliari con una semplice dichiarazione e col solo pagamento dei costi riguardanti gli oneri di urbanizzazione, l’ampliamento ai privati delle agevolazioni del ‘rent to buy’ già previste per gli alloggi sociali e l’assicurazione del Ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi sulla previsione anche per il 2015, all’interno della Legge di Stabilità, sia del bonus fiscale del 50 per cento per i lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione in casa sia del bonus del 65 per cento per il risparmio energetico.

Quello che ci aspettiamo adesso – conclude il Presidente Angeletti – è una riforma nazionale di abbassamento del livello della pressione fiscale senza la quale qualsiasi concreta prospettiva di ripresa effettiva del comparto diventa irrealizzabile”. 

Incentivo fiscale per l’acquisto di case da affittare. (Decreto Sblocca Italia)

Danno diritto al bonus anche le spese per la costruzione in appalto di un appartamento, dato in locazione nei successivi sei mesi e per un periodo di almeno otto anni.

usucapioneDeduzione Irpef dal reddito complessivo, pari al 20% del prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo di spesa di 300mila euro (per una deduzione massima, quindi, di 60mila euro).

È questo l’incentivo, da ripartirsi in otto quote annuali di pari importo (al massimo 7.500 euro all’anno), che l’articolo 21 del Decreto Legge n. 133/2014 (“Sblocca Italia”) – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 di venerdì 12 settembre – riserva a chi, negli anni 2014-2017, acquista immobili abitativi, nuovi o ristrutturati, da imprese di costruzione o ristrutturazione, da cooperative edilizie o dalle ditte che hanno effettuato gli interventi edilizi.

La facilitazione spetta anche in caso di costruzione in appalto di un’abitazione su un’area edificabile già posseduta, in riferimento alle relative spese per le prestazioni di servizi rese dall’impresa che esegue i lavori.

In entrambe le eventualità (acquisto o costruzione), il beneficio spetta solamente se trattasi di persona fisica non esercente attività commerciale.
 
Queste le condizioni richieste dalla direttiva  perché scatti il diritto alla deduzione: