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L’Esperto risponde: “Al mediatore spetta la provvigione anche se la figlia sostituisce la madre nella sottoscrizione del contratto?”
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento. Così recita il primo comma dell’art. 1755 del codice civile.
Ma che succede se l’affare concluso con l’intervento del mediatore viene poi formalizzato da persone diverse da quelle che il mediatore aveva messo in relazione? Se il contratto è sottoscritto da persona diversa, in sostituzione di quella che aveva partecipato alle trattative, il mediatore ha ugualmente diritto al pagamento della provvigione?
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 11709 del 26 maggio 2014 ha risolto positivamente il quesito affermando che l’affare deve ritenersi concluso quando l’attività del mediatore costituisce l’antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e atti strumentali, alla conclusione dell’affare e rimanendo irrilevante che le parti originarie sostituiscano altria sé nell’operazione conclusiva.
La mancata corrispondenza tra soggetto che partecipa alle trattative e soggetto che partecipa alla stipula negoziale non è sufficiente, di per sé, ad escludere la provvigione del mediatore, se la stipula s’inserisce nell’ambito di un iter contrattuale che ha visto coinvolti gli stessi soggetti che hanno concordato i termini dell’accordo per il tramite del mediatore.
La fattispecie affrontata dal giudice romano riguardava la stipula di un contratto di compravendita immobiliare. L’agenzia immobiliare agiva contro la società venditrice e dell’acquirente per ottenere il pagamento delle provvigioni maturate sul presupposto che il contratto era la formalizzazione dell’affare concluso dalle due parti grazie al suo intervento di mediazione. La società venditrice si opponeva, sostenendo invece che il contratto era stato sottoscritto con la figlia della parte con cui l’agenzia immobiliare era venuta in contatto e che, quindi, la conclusione dell’affare era da considerarsi del tutto autonoma rispetto all’intervento di mediazione.
Sblocca Italia. Angeletti (Fimaa-Confcommercio): “BENE PACCHETTO CASA MA PER LO CHOC POSITIVO SERVONO MENO TASSE SUL MATTONE”
Incentivo fiscale per l’acquisto di case da affittare. (Decreto Sblocca Italia)
Danno diritto al bonus anche le spese per la costruzione in appalto di un appartamento, dato in locazione nei successivi sei mesi e per un periodo di almeno otto anni.
Deduzione Irpef dal reddito complessivo, pari al 20% del prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo di spesa di 300mila euro (per una deduzione massima, quindi, di 60mila euro).
È questo l’incentivo, da ripartirsi in otto quote annuali di pari importo (al massimo 7.500 euro all’anno), che l’articolo 21 del Decreto Legge n. 133/2014 (“Sblocca Italia”) – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 di venerdì 12 settembre – riserva a chi, negli anni 2014-2017, acquista immobili abitativi, nuovi o ristrutturati, da imprese di costruzione o ristrutturazione, da cooperative edilizie o dalle ditte che hanno effettuato gli interventi edilizi.
La facilitazione spetta anche in caso di costruzione in appalto di un’abitazione su un’area edificabile già posseduta, in riferimento alle relative spese per le prestazioni di servizi rese dall’impresa che esegue i lavori.
In entrambe le eventualità (acquisto o costruzione), il beneficio spetta solamente se trattasi di persona fisica non esercente attività commerciale.
Queste le condizioni richieste dalla direttiva perché scatti il diritto alla deduzione: