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Prezzo, incentivi e classe energetica. Ecco i segreti per vendere la casa.
La Stampa – 23/05/2016
Il mercato delle compravendite immobiliari prova a rialzare un po’ la testa. La ripresa è ancora lontana ma qualche timido segnale incoraggiante inizia a far sperare gli operatori. L’ultima rilevazione arriva dal sondaggio 2016 Bankitalia – Tecnoborsa – Agenzia delle Entrate sul mercato delle abitazioni in Italia.
Dice che, nel primo trimestre, la percentuale di operatori che ha venduto almeno un’abitazione è cresciuta (al 79,9% dal 77,8%). Il dato è legato alle più favorevoli condizioni della domanda. In più la quota di chi segnala un calo dei prezzi di vendita si è ancora ridotta e, sulla base delle attese rilevate dall’indagine, continuerebbe a contrarsi anche nel secondo trimestre dell’anno.
Condominio: l’amministratore che affigge in bacheca i nomi dei morosi risarcisce il danno.
Ai fini contabili e di trasparenza della gestione condominiale, le quote dovute da ogni singolo condomino e l’eventuale mora nei pagamenti delle predette spese devono essere elaborate e conservate dall’amministratore, ma anche divulgate a tutti i condòmini, non solo in assemblea e in sede di rendicontazione periodica, ma anche su richiesta di ciascun condomino, e tanto al fine di consentire agli stessi il controllo sulla situazione contabile del condominio.
Pertanto, ogni condomino ha diritto a conoscere, se presenti, delle eventuali esposizioni debitorie degli altri condòmini.
Tuttavia, la divulgazione degli anzidetti dati personali deve avvenire con le modalità di cui all’art. 11 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) e, pertanto: “a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati“.
In altri termini, l’amministratore di condominio deve utilizzare tutte le necessarie precauzioni affinché detti dati non vengano visionati da soggetti estranei al condominio.