La riforma del Condominio e gli animali domestici

riforma del condominio bUna delle novità salienti della Riforma del Condominio, che come sappiamo entrerà in vigore il prossimo 18 giugno, è l’apertura dei condomini agli animali domestici e come sancito dall’articolo 1138 del Cod. Civ., modificato dalla legge 220/2012, prevede che il “regolamento del Condominio” non possa vietare il possesso o la detenzione di animali domestici.

Le ultime sentenze giuridiche hanno ratificato un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia nell’ambito dell’attuale ordinamento giuridico legittimando un’interpretazione che ‘‘impone di ritenere che l’animale non possa essere più collocato nell’area semantica concettuale delle cose” ma vada riconosciuto anche come un “essere senziente”. Questa legge viene affermata dalla Cassazione con il decreto 13 marzo 2013, con la quale dispone che “il gatto, come anche il cane” vada fissato, ai fini di legge, come membro della famiglia e dunque, in virtù di queste ragioni, esso vada “collocato presso il coniuge separato con regolamento di spese analogo a quello del figlio minore”.

Nella scrittura definitiva rileva la definizione di animale “domestico” che potrebbe originare molti equivoci ed obiezioni nella aule di giustizia. Infatti non è chiaro l’assetto normativo che disciplina l’inquadramento degli animali d’affezione, i quali non  possono sempre essere considerarsi “domestici” in senso proprio, come nel caso dei criceti, dei furetti o, per certi aspetti, dei conigli.
Come sancito dall’ ex articolo 2052 del Codice civile e penale, resta sempre  la responsabilità civile a carico dei proprietari, in caso subentrino danni o lesioni a persone, animali o cose e l’obbligo di stipulare, in caso di animali pericolosi, una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati.

Nell’ipotesi di rumori molesti o di odori sgradevoli per i quali si prospettasse l’esigenza di richiedere la cessazione della turbativa per violazione delle norme sulle immissioni intollerabili ex articolo 844 del Codice civile, il Condominio diventa idoneo a proporre la domanda di allontanamento dell’animale dall’abitazione in base all’articolo 700 del Codice di procedura civile. Inoltre, in caso di immissioni rumorose, è possibile avanzare il reato di “disturbo del riposto delle persone”.

Infine (articolo 672 Cod. Pen.) gli animali non devono essere abbandonati, senza supervisione alcuna e per un periodo temporale lungo, sul balcone o nelle abitazioni dal momento che il riscontro della circostanza potrebbe ipotizzare il reato di “omessa custodia”.

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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