Cassazione: Residenza indispensabile per usufruire delle Agevolazioni prima casa

cassazioneCon la Sentenza n. 22944 del 09 ottobre 2013, la Corte di Cassazione ha disposto che, per conservare i benefici fiscali sulla prima casa, non basta dichiarare la volontà di eleggere l’immobile ad abitazione principale, al momento dell’acquisto, entro i termini previsti dalla legge. A ciò, deve infatti seguire il trasferimento nell’appartamento.

Respingendo il ricorso di un contribuente su questo punto, la sezione tributaria ha motivato la decisione assunta spiegando che il beneficio fiscale, accordato al momento della registrazione dell’atto in base solamente alla dichiarazione di volontà, può essere mantenuto solo se il contribuente traduca in realtà l’intento dichiarato entro il termine triennale di decadenza stabilito per l’esercizio del potere di accertamento dell’Agenzia.

I Giudici poi fanno un’altra puntualizzazione: il presupposto in questione vale sia nel caso di vendita infraquinquennale  seguita dall’acquisto di un’altra abitazione entro l’anno, sia nel caso diverso regolato dal primo comma della normativa, tenuto conto che la facilitazione per l’acquisto della prima casa è volta ad incentivare l’acquisizione di una unità immobiliare da dedicare ad abitazione dell’acquirente nel Comune di residenza o , se diverso, in quello dove lo stesso svolge la propria attività.

“Inoltre, l’agevolazione è subordinata alla non possidenza di un altro immobile idoneo ad essere destinato  a tale uso, all’assunzione dell’impegno, mediante dichiarazione formale resa nell’atto di compravendita, di risiedere o voler stabilire la propria residenza”, chiude la Corte.

Nel ricorso preso in esame, un acquirente di un  appartamento, dopo aver donato la propria casa, aveva acquistato un nuovo immobile sottoscrivendo, al momento del rogito, una dichiarazione di volontà di trasferimento da effettuarsi lì entro un  anno. Lo stesso aveva provveduto all’allaccio di alcune utenze, ma ciò era risultato insufficiente all’Ufficio del Registro che aveva corretto le imposte dichiarando il neo-proprietario decaduto dalle agevolazioni fiscali sulla prima casa.

Di seguito è stato impugnato l’atto impositivo dall’uomo ma, come abbiamo visto, senza alcun successo.

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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