Monthly Archives: Agosto 2014

Cassazione:”Supercondominio e vincoli degli acquirenti”.

supercondominio“Il Regolamento di un supercondominio, predisposto dall’originario unico proprietario del complesso di edifici, accettato dagli acquirenti nei singoli atti di acquisto e trascritto nei registri immobiliari, in virtù del suo carattere convenzionale, vincola tutti i successivi acquirenti senza limiti di tempo, non solo relativamente alle clausole che disciplinano l’uso e il godimento dei servizi e delle parti comuni, ma anche per quelle che restringono i poteri e le facoltà sulle loro proprietà esclusive, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14898/13 inedita.

Il conduttore trascura l’immobile? La risoluzione del contratto non è automatica.

Nell’ambito di un contratto di locazione, afferma l’art. 1587 c.c., il conduttore deve prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze e corrispondere al locatore il corrispettivo nei termini convenuti.

immobile trascuratoSi tratta delle obbligazioni principali del conduttore che spiegano la loro efficacia tanto nei contratti di locazione ad uso abitativo, tanto per quegli accordi finalizzati ad un uso differente (così dette locazioni commerciali).

L’inosservanza di questi obblighi può portare alla risoluzione del contratto con conseguente sfratto. La valutazione della gravità dell’inadempimento, però, è fondamentale per addivenire a questa soluzione, soprattutto nelle locazioni commerciali.

Tanto ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17066, depositata in cancelleria il 28 luglio 2014; la pronuncia merita attenzione in quanto chiarisce che determinate trascuratezze del conduttore, che si traducono in inadempimenti, laddove non esistano automatismi (leggasi risoluzioni di diritto) debbono essere valutate dal giudice al fine di poter giungere ad una sentenza di risoluzione contrattuale, anche se tali inadempimenti riguardano l’obbligazione principale.

“Rent to Buy”, una nuova tipologia di compravendita immobiliare.

rentRENT TO BUY. Per chi vorrebbe comprare casa ed in questo momento di crisi globale non riesce ad ottenere un mutuo, esiste una soluzione molto interessante che aiuta a risolvere il problema. Si chiama Rent to buy , tradotto in italiano Affitta per comprare, ovvero una locazione preparatoria all’acquisto. 

Si tratta di un tipo di compravendita immobiliare in cui il futuro acquirente ha la possibilità di entrare immediatamente nella casa che vuole acquistare attraverso un programma preparatorio  all’acquisto, che prevede per un periodo iniziale la locazione dell’immobile e dopo qualche anno l’ottenimento della piena proprietà.