Cassazione: lite tra condomini e spazi comuni. Quando è legittimo esperire azione di spoglio.

E’ legittimo esperire azione di contrasto allo spoglio nel caso di comproprietà, dunque compossesso, di un determinato bene?

La risposta arriva dalla Cassazione con la sentenza in oggetto.

Hotel condominioNella fattispecie, un condomino ha provveduto a installare un citofono sfruttando un vano appartenente ai beni in comune; a seguito di ciò, altro condomino ha disinstallato tale impianto, provocando come reazione un’azione di spoglio.

La Suprema corte, rispondendo ad uno dei quesiti proposti dal ricorrente, ha escluso che nel caso di specie possa essersi configurata una usucapione, ed ha chiarito che ai fini dell’acquisto della proprietà esclusiva per prolungato possesso “è necessaria la sussistenza di tale comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena”

Occorre dunque primariamente distinguere tra possesso finalizzato all’usucapione – da escludersi, data la natura comune della cosa oggetto di spoglio – e situazione di fatto tutelabile in sede di reintegrazione. Il compossesso del bene condominiale implica che la cosa sia fruibile da tutti gli inquilini, purchè l’azione esercitata non escluda il possesso da parte degli altri.

Secondo il ricorrente, resistente all’azione di spoglio nel giudizio di merito, “la nicchia, pur precedentemente mai utilizzata, era nel complesso di tutti i condomini per cui, a seguito dell’installazione dell’impianto, l’ablazione non costituiva reazione legittima”. Secondo la Cassazione la questione non può essere risolta in punto di diritto poiché graverebbe sulla sentenza impugnata difetto di istruttoria.

Il giudice del merito non avrebbe infatti provveduto a verificare l’esistenza di una canalina preesistente, a favore del condomino che per primo ha provveduto all’installazione dell’impianto, la quale “poteva avere un effetto prenotativo”, nonché sulla sufficienza dello spazio di nicchia per la collocazione di entrambi gli impianti. Tutto ciò premesso, enunciate le regole giuridiche applicabili alla controversia, la sentenza è cassata con rinvio proprio per permettere l’accertamento di tali circostanze di fatto; sulla base di tali accertamenti dovrà quindi essere risolta la questione.

Corte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 6643 del 1 Aprile 2015.

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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