Daily Archives: 14 Febbraio 2016

Compravendita immobiliare. Se il venditore non rispetta il termine di consegna può essere condannato alla restituzione della caparra.

Nel contratto di compravendita di un immobile l’inosservanza del termine essenziale per l’adempimento di un’obbligazione legittima la parte adempiente ad esercitare il diritto di recesso e, se è stata versata una caparra, a trattenere il doppio della stessa.

contratto preliminareL’acquirente di un immobile cita in giudizio la parte venditrice, per sentire dichiarare la legittimità del proprio recesso dal contratto preliminare di compravendita a fronte dell’inadempimento della venditrice dell’obbligo di consegnare l’immobile entro la data pattuita poiché risultante privo del certificato di abitabilità. In primo grado il Tribunale accoglie le richieste dell’acquirente con la condanna di parte venditrice alla restituzione del doppio della caparra versata.

La venditrice impugna tale pronuncia dinanzi alla Corte d’appello ribadendo l’illegittimità della sentenza di primo grado poiché: parte attrice dopo aver intimato diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., non avrebbe potuto richiedere la dichiarazione della legittimità dell’esercizio del recesso, e che la stessa parte non avrebbe potuto esercitare il diritto di recesso per essere ormai intervenuta l’avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento.

Per quanto riguarda quest’ultimo motivo di censura, la Corte di appello ha stabilito la sua infondatezza alla luce di quella che è la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “La risoluzione del contratto di diritto per inosservanza del termine essenziale (art. 1457 cod. civ.) non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l’esercizio della facoltà di recesso ai sensi dell’art. 1385 cod. civ. per ottenere, invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione e possono essere proposte anche nel caso in cui si sia verificata di diritto la risoluzione stessa; in tal caso, però, si può considerare legittimo il recesso solo quando l’inadempimento dell’altra parte non sia di scarsa importanza avuto riguardo all’interesse del recedente(Cass. n. 21838/2010; Cass. n. 23315/2007)