Monthly Archives: Luglio 2017

Case popolari, rivoluzione da ottobre: cambia il modo di calcolare gli affitti.

Nelle prossime settimane, ogni famiglia riceverà comunicazione puntuale relativa ai singoli aumenti cui sarà interessata.

Rivoluzione in vista per gli affitti delle case popolari: dal primo ottobre cambieranno infatti le modalità di calcolo, sulla base della riforma voluta dalla Regione Emilia  Romagna. 

L’adozione del nuovo Regolamento rappresenta l’atto necessario per dare seguito alla riforma stabilita dalla Regione.

In esso saranno recepite le novità introdotte dalla normativa regionale, prima fra tutte l’introduzione di un “canone oggettivo”, che tiene conto di alcune  caratteristiche degli immobili e della loro posizione e che consentirà di calcolare i canoni in modo più semplice, oggettivo ed omogeneo fra tutti i territori regionali.

Ma, al tempo stesso, i Comuni hanno la possibilità, proprio attraverso il Regolamento, di rendere la riforma più aderente alla loro realtà (pur nel rispetto dei criteri e dei principi stabiliti) intervenendo su alcuni parametri, come il valore al metro quadro, il canone minimo, lo sconto da applicare sul canone oggettivo, ecc. 

Bollette luce: la compagnia ha l’obbligo di accertare il consumo effettivo periodicamente.

L’autolettura rappresenta un mero onere che, se inadempiuto, obbliga l’utente solo al pagamento del conguaglio.

Le società elettriche devono effettuare il rilevamento effettivo dei consumi dei propri utenti con periodicità, al fine di accertare la sussistenza di utilizzi di energia superiori o inferiori a quelli preventivati, con conseguente conguaglio o con conseguente credito dell’utente.

Lo ha ricordato il Giudice di Pace di Tricase con sentenza numero 259/2017 del 5 giugno scorso, sottolineando l’importanza del predetto onere al fine di permettere all’utente un controllo sui consumi effettivi.

Come evitare i rischi del fallimento negli acquisti dal costruttore.

costruttore crollo fallimento notaioQuanti di voi hanno comprato un appartamento nuovo da un costruttore? E quanti si accingono a farlo? Quando si acquista in immobile dal costruttore, è bene sapere che in caso di fallimento dello stesso, entro certi specifici limiti oggettivi e soggettivi che vedremo, gli atti compiuti prima della dichiarazione di fallimento possono essere revocati e l’acquirente corre il rischio di perdere sia la casa che i soldi versati.

Il crollo del costruttore, spesso improvviso perchè l’imprenditore ha cercato di nascondere il pericolo fino all’ultimo, travolge spesso anche l’innocente acquirente.
Ma intervengono alcune tutele legislative. Innanzitutto gli atti con i quali il fallito ha venduto beni di sua proprietà al “giusto prezzo” ossia al prezzo di mercato, possono essere revocati solo se effettuati nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento e salvo che il curatore fallimentare dimostri che l’acquirente era a conoscenza dello stato di insolvenza.