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Il comodato d’uso.

Natura giuridica, obblighi e durata del contratto di comodato d’uso.

Che cosa è il comodato d’uso.

Il comodato è quel contratto con il quale una parte (detta comodante) consegna all’altra (detta comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Tale contratto è essenzialmente gratuito, con la conseguenza che la sua causa va rinvenuta nello spirito di liberalità ed è strettamente basata sul rapporto di fiducia tra le parti (cd. intuitus personae).

Il comodato nel codice civile.

Il codice civile si occupa di comodato all’articolo 1803 il quale così recita:

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito.

Risoluzione contratto: la caparra va sempre restituita.

 

un contratto strappato

L’ordinanza n. 11012/2018 della Cassazione stabilisce che la restituzione della caparra è dovuta dal contraente inadempiente per effetto della risoluzione, perché viene meno la sua causa giustificativa. La Corte precisa inoltre che se in primo grado viene proposta una domanda di risoluzione per inadempimento del preliminare e di condanna alla restituzione del doppio della caparra, il giudice non pronunzia “ultra petita” se ritiene che il contratto si è risolto a causa delle scelte risolutorie dei contraenti e condanni quindi il promittente venditore a restituire la caparra, divenuta senza titolo e non il doppio di essa.

La vicenda processuale.

Con un contratto preliminare il venditore promette di vendere al promissario acquirente un appartamento, a fronte del quale il promissario versa una caparra di 35mila euro. In seguito però il promittente venditore aliena lo stesso immobile a due coniugi.

Il precedente promissario conviene in giudizio il promittente venditore e i successivi acquirenti del bene chiedendo di accertare la simulazione della vendita, il trasferimento coattivo del bene in suo favore (art. 2932 cc) e in subordine la risoluzione del contratto.

I convenuti appellano la sentenza e l’attore propone appello incidentale. La Corte d’Appello rigetta la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre e dichiara risolto il preliminare per inadempimento del promittente venditore.

Affitti concordati, «bollino» sotto tiro.

L’attestazione dei contratti a canone concordato finisce nel mirino dei professionisti. Nei giorni scorsi, la Consulta nazionale dei Caf ha scritto alle Entrate e alle Finanze per chiedere di pubblicare un elenco aggiornato dei Comuni in cui è necessaria la “bollinatura” dei contratti.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, invece, si è rivolto ai ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia per rivendicare la possibilità di attestare i contratti anche da parte dei propri iscritti. A far discutere è l’obbligo affermato dalle Infrastrutture il 6 febbraio 2018 (lettera prot. 1380) e ribadito dalle Entrate nella risoluzione 31/E del 20 aprile scorso e nella successiva circolare “manuale” 7/E/2018.