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Edilizia Casa, ecco le prime 58 opere che non richiedono permessi.

Arrivano le prime 58 definizioni ma la lista resta aperta degli interventi di edilizia privata che non richiedono comunicazioni (Cil, Cila, Scia) né permesso di costruire. Lo schema di decreto Infrastrutture-Semplificazione e Pa con il «glossario dell’edilizia libera» ha ricevuto ieri l’intesa in Conferenza unificata, e sarà immediatamente operativo una volta pubblicato in Gazzetta, senza cioè necessità di adozione o recepimento con atto regionale o comunale.

La lista (in attuazione del Dlgs 222/2016) traccia un confine tra una miriade di piccoli interventi di manutenzione e miglioramento che nel Testo unico edilizia (Dpr 380/2001) sono indicati solo per capitoli. Concretamente, il glossario agisce su due linee.

Abuso edilizio.

Risultati immagini per abuso edilizio
L’abuso edilizio è un illecito che, a seconda dei casi, può assumere rilevanza penale o amministrativa, posto in essere da chi realizza un’opera edilizia in assenza delle prescritte autorizzazioni o su suolo non edificabile.
In sostanza, esso si concretizza in una violazione della normativa edilizia.

Chi risponde dell’abuso edilizio.

In forza di quanto previsto dall’articolo 29 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.p.r. n. 380/2001), la responsabilità della conformità delle opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di piano spetta congiuntamente al titolare del permesso di costruire, al committente e al costruttore. Tali soggetti sono responsabili, insieme al direttore dei lavori, anche della conformità delle opere alle previsioni del permesso e alle modalità esecutive da questo stabilite.
I predetti soggetti, poi, sono chiamati a pagare le sanzioni pecuniarie e a farsi carico in solido delle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione di opere realizzate abusivamente. Resta ferma, chiaramente, la possibilità di dimostrare di non essere responsabili dell’abuso.

Mercato immobiliare giro di vite contro i mediatori abusivi.

Multe da 10mila a 50mila euro già alla prima violazione. 

Agenti immobiliari abusivi, pene inasprite. Dal 15 febbraio è in vigore la norma che dà un giro di vite alle sanzioni previste per chi esercita la professione di mediatore senza averne titolo.

Attraverso la modifica dell’articolo 348 del codice penale ora la legge prevede che già alla prima violazione il trasgressore possa essere punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, una multa da 10mila a 50mila euro e con varie pene accessorie che vanno dalla confisca degli strumenti utilizzati per l’esercizio della professione abusiva alla segnalazione al competente albo, ordine o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione regolarmente esercitata.

Esulta Fimaa. «È uno strumento importante e più efficace di quelli che avevamo in precedenza – spiega CORICA Pietro, presidente di Federazione italiana mediatori agenti d’affari Fimaa-Confcommercio della provincia di Forlì e Cesena –. Prima le sanzioni scattavano solo alla terza denuncia nei confronti di un abusivo, ora arrivano già alla prima violazione.