Daily Archives: 16 Marzo 2015

Niente agevolazioni prima casa se non è dimostrata la residenza.

La Cassazione si esprime chiaramente: l’Amministrazione finanziaria può legittimamente revocare i benefici fiscali se il contribuente non abita l’immobile acquistato.

Il contribuente non ha diritto alle agevolazioni sull’acquisto della prima casa se, pur avendo fatto istanza di trasferimento di residenza, non l’ha ottenuta dal Comune, a seguito di un controllo negativo della Polizia urbana, a nulla rilevando la presentazione di una seconda domanda.spese condominiali 1
Così ha concluso la Cassazione, con la sentenza n. 2181 del 6 febbraio 2015.

Il fatto.
Alcuni contribuenti avevano acquistato un appartamento e nello stesso giorno avevano presentano domanda di iscrizione anagrafica nel comune in cui era sito l’immobile, ma al relativo controllo l’organo accertatore avevano stilato rapporto negativo.
Il mese successivo i contribuenti ripresentavano la domanda, questa volta accertata positivamente.

Ritenendo venuto meno il beneficio fiscale, l’Amministrazione finanziaria revocava i benefici “prima casa”, recuperando le maggiori imposte dovute.
Il ricorso proposto dal contribuente veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale.

Stesso esito in appello, ove il giudice del riesame argomentava che la seconda domanda non configurava una nuova e ulteriore dichiarazione di residenza, bensì una sostanziale precisazione della prima, per cui i contribuenti dovevano considerarsi residenti nel comune alla data di acquisto dell’immobile, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del Dpr 223/1989, come previsto dall’articolo 1, comma 4, e nota II-bis), della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986 che, all’epoca dei fatti, subordinava l’agevolazione alla circostanza che il contribuente, al momento dell’acquisto, fosse residente nel comune ove era ubicata la prima casa.